Centro Specializzato nella Contabilizzazione del Calore e Ripartizione delle Spese.

Contabilizzazione calore

Contabilizzazione indiretta e diretta

L’ Italia, con le diverse normative regionali e nazionali, impone di promuovere interventi di riqualificazione energetica degli edifici basati sulla termoregolazione degli ambienti e sulla contabilizzazione del calore.

Mediante l’installazione di un sistema di ripartizione e contabilizzazione del calore è possibile assegnare a ogni unità immobiliare del condominio un sistema di riparto delle spese sulla base di ciò che effettivamente viene consumato.

È possibile intervenire sugli edifici esistenti con l’installazione di ripartitori di calore e/o contatori di calore, mentre gli edifici di nuova costruzione sono già predisposti con moduli di utenza per la contabilizzazione diretta del calore e dell’acqua sanitaria. La contabilizzazione è anche il primo passo verso la piena efficienza energetica poiché, condizionando la misura del risparmio ai comportamenti virtuosi del singolo utente, lo incentiva a effettuare tutti gli interventi di ristrutturazione dell’immobile che si rendono necessari. I sistemi di contabilizzazione con trasmissione radio, grazie alla loro semplicità di installazione, facilitano inoltre gli interventi di riqualificazione dell’impianto.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

  • Direttiva UE 2012/27/UE del 25 ottobre 2012 sull’efficienza energetica: si esprime per la prima volta il concetto di contabilizzazione individuale, preferibilmente diretta o – se non tecnicamente possibile – di tipo indiretta.
  • L.S. n° 102 del 18 Luglio, 2014: rafforza l’utilizzo della norma tecnica UNI10200 e definisce le sanzioni amministrative in caso di mancato rispetto del decreto.
  • P.R. 74 del 16 aprile 2013: ridefinizione dei valori massimi di riferimento per le medie delle temperature estive e invernali negli edifici da climatizzare in funzione delle regioni geografiche.
 

LE LETTURE DA REMOTO E GLI OBBLIGHI DAL 25/10/2020

  1. Lgs. 102/2014, allegato 9, introdotto dal D. Lgs. 73/2020, in vigore dal 29 luglio 2020

Dal 25 ottobre 2020, se sono stati installati contatori o contabilizzatori di calore leggibili da remoto, le informazioni sulla fatturazione o sul consumo basate sul consumo effettivo o sulle letture dei contabilizzatori di calore sono fornite almeno ogni tre mesi agli utenti finali che ne hanno fatto richiesta o che hanno scelto la fatturazione elettronica, oppure due volte l’anno negli altri casi.

Dal 1° gennaio 2022, le predette informazioni devono essere fornite almeno una volta al mese. Nonostante la mancanza di definizione, si dovrebbero intendere “leggibili da remoto”:

  1. A) le tecnologie walk-by e drive-by le quali ricorrono all’impiego di un letturista che, pur non essendo costretto ad entrare all’interno dell’appartamento, deve effettuare il rilevamento recandosi nei pressi dell’edificio; in tal caso la lettura non è continua nel tempo e non è in tempo reale.
  2. B) le tecnologie di telelettura punto-multipunto wireless con trasmissione radio a breve distanza le quali richiedono l’utilizzo di concentratori ed eventualmente di ripetitori di prossimità; questi sistemi, a differenza dei precedenti, consentono la registrazione continua e la trasmissione dati ad un PC locale o remoto.

Ad oggi, quindi, la maggior parte dei sotto contatori (per la contabilizzazione diretta) sono leggibili con accesso agli appartamenti, mentre la maggior parte dei ripartitori (contabilizzazione indiretta) sono leggibili almeno con le tecnologie walk-by e drive-by mediante il ricorso ad un letturista.

Ne consegue che già dal mese di ottobre 2020 deve essere rispettata la nuova frequenza delle letture

Ripartitore di calore (Contabilizzazione Indiretta)

Il ripartitore di calore è uno strumento fondamentale nel sistema di contabilizzazione del calore. Il ripartitore di calore conteggia, attraverso algoritmi matematici, la potenza resa del radiatore attraverso la differenza di temperatura fra ambiente e media del radiatore.

Quanti tipi di ripartitori di calore esistono?

Esistono due tipi di ripartitore di calore:

1 Sensore, per il calcolo del salto termico viene considerata una temperatura ambiente costante di 20°C il sensore di temperatura è posto sul retro del ripartitore di calore per calcolare la temperatura media del radiatore. Questo ripartitore di calore non viene quasi più utilizzato ed è stato sostituito da quelli a due sensori.

2 Sensori, a differenza del ripartitore di calore a un sensore questo ha anche un sensore per la temperatura ambiente. Questi ripartitori di calore sono i più utilizzati, e sono più precisi dei precedenti.

Il ripartitore di calore come calcola la potenza resa del radiatore?

La norma UNI EN 834:1997 esprime il calcolo con la seguente formulazione

Installazione e parametrizzazione del ripartitore di calore

Il ripartitore deve essere programmato con il valore di potenza del radiatore sul quale è installato. La potenza del radiatore viene calcolata in base alla norma UNI 10200 o alla norma EN 442 in funzione della tipologia radiatore (colonne, piastre, ecc…), dimensioni e numero di elementi. Il ripartitore di calore deve essere installato nella posizione indicata da ciascun costruttore, poiché deve poter rilevare la temperatura media superficiale del radiatore. La temperatura può essere considerata quella più corretta per il calcolo se rilevata nella sua mezzeria ad un’altezza pari al 75% dell’altezza stessa del radiatore.

Errore massimo ammissibile del ripartitore di calore

La norma UNI EN 834:1997 stabilisce i requisiti minimi per la costruzione, il funzionamento, l’installazione e la valutazione delle letture dei dispositivi di contabilizzazione indiretta come il ripartitore di calore. La norma prevede un errore massimo ammissibile in funzione del salto termico tra la temperatura media del radiatore e la temperatura ambiente.

Contatore di Energia termica (Contabilizzazione Diretta)

I contatori di energia termica  o contatori di calore (heat meter, HM), detti anche contacalorie, misurano il calore che, in un circuito di scambio termico, viene prelevato e ottenuto da un fluido termovettore. Il sistema di misura può essere compatto, cioè costituito da un’unica unità indivisibile, oppure composto da diverse sottounità: un sensore di flusso, una coppia di sensori di temperatura, un calcolatore.

I contatori di energia termica, in quanto strumenti di misura, sono prodotti seguendo regole tecniche certe e condivise; in particolare seguono la Direttiva 2004/22/CE sugli Strumenti di Misura – meglio nota come Direttiva MID “Measuring Instruments Directive” –recepita in Italia con il D.Lgs n. 22 del 2 febbraio 2007.  La Direttiva MID individua come sottounità un dispositivo hardware così denominato negli allegati specifici, che funziona in modo indipendente e che costituisce uno strumento di misura, unitamente ad altre sottounità, con cui il dispositivo hardware di misura è compatibile. Il principio di misura dei contatori di calore si basa su un bilancio energetico basato su alcune ipotesi di partenza:

  • moto stazionario di flusso monodimensionale nelle sezioni di misura;
  • un solo ingresso ed una sola uscita (in assenza di perdite e di prelievi di fluido);
  • trascurabilità dei termini cinetici e potenziali.
 

In queste condizioni la misura dell’energia termica, E, in un generico intervallo di tempo può essere effettuata integrando rispetto al tempo la differenza di entalpia tra la condotta di mandata e quella di ritorno attraverso la relazione dove:

E è l’energia termica scambiata (kWh)

ρ è la densità nel punto di misura della portata (kg m-3)

q è la portata volumetrica del fluido termovettore (m3 s-1)

CP è il calore specifico medio del fluido (kJ kg-1 K-1)

ΔT è la differenza di temperatura tra ingresso e uscita (K)